LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 9-05-1988
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA
DELL' ART. 13 BIS DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31, IN COINCIDENZA
CON L' APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L' ESERCIZIO 1988 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1988- 1990

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 43
del 12 maggio 1988

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66  

 

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 32 del 2000 Articolo 31

 

 

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 36

 

 LR 6 luglio 1984, n. 38
Qualificazione e potenziamento dell' offerta turistica
Modificazioni
 1. Al primo comma lett. b) dell' art. 8 della L. R. 6 luglio
1984, n. 38 č  aggiunto il seguente numero:
 << 3) contributi in conto capitale nella misura massima del
40% che saranno erogati con le modalitā  previste dal
successivo art. 16. >>
 1. Al primo comma lett. b) dell' art. 8 della L. R. 6 luglio
1984, n. 38 č  aggiunto il seguente numero:
 << 3) contributi in conto capitale nella misura massima del
40% che saranno erogati con le modalitā  previste dal
successivo art. 16. >>
 1. Al primo comma lett. b) dell' art. 8 della L. R. 6 luglio
1984, n. 38 č  aggiunto il seguente numero:
 << 3) contributi in conto capitale nella misura massima del
40% che saranno erogati con le modalitā  previste dal
successivo art. 16. >>
OMISSIS
 2. Al 2o comma dell' art. 16 della L. R. 6 luglio 1984, n.
38 č  aggiunto il seguente periodo:
 << Il tetto minimo di spesa ammissibile a contributo č  fissato
in Lire 50.000.000 anche nelle zone non montane, per
interventi riguardanti gli impianti tecnici strutturali e la
rimozione delle barriere architettoniche nelle strutture ricettive
esistenti. >>

  

 

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 38 del 1984 Articolo 8

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 38 del 1984 Articolo 16

 

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